Econatura News
Newsletter 19 Novembre 2011
Analisi rifiuti
In questi ultimi giorni ci sono stati alcuni controlli sui rifiuti presso alcuni Ns. clienti. Hanno controllato un po’ tutto, dalle autorizzazione delle emissioni in atmosfera allo stoccaggio dei rifiuti al registro dei rifiuti , ma quello che ha fatto suonare un campanellino d’allarme è che hanno chiesto le analisi dei rifiuti. Per fortuna il cliente era in possesso di 4 analisi recenti ,mancava solo quella del 150110 (barattoli sporchi di vernice) , fatto sta che hanno richiesto pure quella nonostante la quantità prodotta fosse bassa e il rifiuto fosse stato codificato con CER pericoloso in via cauzionale . Abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con l’ente di controllo e capire bene come vedono loro la questione analisi rifiuti:
Hanno risposto che loro non possono obbligare le ditte ad avere le analisi dei rifiuti, che le analisi dei rifiuti vanno fatte in base a cosa richiede la autorizzazione dell’ impianto di destinazione, però che comunque vogliono l’analisi 150110 del cliente a cui hanno fatto visita e consigliano di avere almeno una analisi ,anche se non richiesta dall’impianto, su tutti i rifiuti con codice a specchio ( esempio le vernici: CER 080111 pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericoloso , o il CER non pericoloso a specchio 080112 Pitture e vernici di scarto diversi dal 080111) , 1 per definire esattamente il codice , e 2 per assegnare in maniera corretta le classe di pericolo ai rifiuti pericolosi
I depuratori dove conferiamo le acque di lavaggio o acque di cabina verniciatura o emulsioni con autobotte richiedono l’analisi con scadenza annuale già da diversi anni ormai, l’impianto dove portiamo i rifiuti speciali pericolosi e non , richiede l’analisi annuale per i rifiuti con produzione annua superiore ai 500 Kg (per tipologia di rifiuto e non 500 complessivi tra i vari CER) e solo schede di omologa per i rifiuti con quantità inferiore ai 500 kg.
A chi produce rifiuti inferiore ai 500 kg ,però CONSIGLIAMO di fare comunque 1 analisi per rifiuto in modo da tutelarsi da eventuali controlli evitando contestazioni sui codici CER e anche sulle classi di pericolo (H3b infiammabile,H14 ecotossico,H5 nocivo ,H6 tossico ecc)ad oggi le classi di pericolosità sono state decise in base alle schede di sicurezza dei rifiuti ,ma sono contestabili.
Rinnovo autorizzazioni emissioni in atmosfera
Si ricorda che il 31 dicembre 2011 scadono i termini di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I destinatari sono impianti esistenti prima del 1988 autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/1988 (in forma tacita o esplicita).
Per verificare se un impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/1988 non è sufficiente controllare la data di emissione dell'autorizzazione ma occorre verificare i riferimenti legislativi citati nel provvedimento (o nella domanda presentata) e in alcuni casi (meno chiari) contattare l'amministrazione provinciale.
Inoltre se un stabilimento è dotato di più impianti autorizzati con provvedimenti tra loro indipendenti è sufficiente che una sola autorizzazione sia stata rilasciata in qualità di impianto anteriore al 1988 per applicare la scadenza del 31/12/2011 (con obbligo di presentare domanda per l'intero stabilimento).
Infine si ricorda che le richieste di autorizzazione dovranno descrivere tutte le emissioni generate da uno stabilimento, incluse le operazioni manuali o le attrezzature mobili di proprietà di terzi.
IMPORTANTE SPECIFICA = la scadenza si estende anche a chi aveva aderito all'Aut. Generale n.526/2005. Anche l'adesione alle autorizzazioni a carattere generale precedenti in D.Lgs. 152/2006 devono essere rinnovate (art. 272, comma 3).
Test di funzionamento del SISTRI
Come noto, con l’art 6 della Legge 148/11, di conversione del D.L. 138/11, è stato affidato al Ministero dell’Ambiente il compito di organizzare, entro la scadenza del prossimo 15 dicembre, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, al fine di verificare l’efficacia del funzionamento delle tecnologie utilizzate nonché la validità delle procedure individuate.
Per dare concreta attuazione a detta disposizione sono state organizzate diverse riunioni con le organizzazioni imprenditoriali ed è stato concordato quanto contenuto nel documento Presentazione Test di funzionamento del SISTRI. Articolo tratto dal sito www.sistri.it
|